A seguito della pubblicazione della proposta di modifica della direttiva MID 2014/32/EU avvenuta il 29/11/2024 da parte della Commissione Europea [1] a più di venti anni dalla sua prima pubblicazione, è utile evidenziare le novità che coinvolgeranno gli attori del mondo della metrologia legale e riflettere su alcuni punti interessanti, non prima di un cenno veloce sulla direttiva stessa e sui motivi alla base della sua modifica.
Premessa
Prima di proseguire, un cenno veloce sullo scopo e il contenuto della direttiva MID 2014/32/EU: essa disciplina l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione Europea riguardo alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura.
In pratica, è un documento che consente di ottenere una certificazione unica, valida in tutti gli Stati della Comunità Europea (che hanno recepito la direttiva stessa), per gli strumenti di misura che si utilizzano nella metrologia legale, ovvero per garantire trasparenza, correttezza e sicurezza nelle transazioni fiscali e commerciali a fronte di una misurazione.
La direttiva non solo precisa i requisiti essenziali di tutti gli strumenti indicati e quelli specifici di ognuno di essi, ma anche la procedura amministrativa per ottenere la certificazione tramite la verifica della conformità, oltre alle responsabilità di tutti gli attori coinvolti.
Fino ad oggi, gli strumenti di misura considerati sono: i contatori dell’acqua, i contatori del gas (domestici e di industria leggera), i dispositivi di conversione del volume (c.d. EVCD – Electronic Volume Conversion Device), i contatori di energia elettrica attiva in corrente alternata, i contatori di calore, i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua (tra cui i distributori di carburante liquido, non compresso), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico, i tassametri, le misure materializzate di lunghezza, le misure di capacità (es.: linee di fiducia in boccali, bicchieri e altri contenitori), gli strumenti di misura della dimensione (ad esempio per i pacchi postali) e gli analizzatori di gas di scarico (importanti anche per le revisioni dei veicoli).
Motivi
I motivi che sono a fondamento della proposta di modifica della direttiva MID, possono essere così riassunti.
Venti anni di progresso tecnologico e di cambiamenti politico-ambientali, che hanno determinato necessariamente la nascita di nuovi strumenti di misura (es.: le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici) e parti di essi, oppure un ampliamento del loro utilizzo (es.: il maggior impiego di gas compressi come combustibili alternativi per i veicoli e anche nelle reti di distribuzione).
La necessità di una legislazione europea unica armonizzata per questi strumenti o utilizzi nuovi, e non più 27 legislazioni nazionali. Quindi, la possibilità di ottenere una unica certificazione e poter entrare nei 27 paesi europei con i seguenti vantaggi: riduzione dei costi di certificazione per gli operatori economici, conseguente riduzione dei costi di produzione a vantaggio dei consumatori, miglioramento del funzionamento del mercato unico europeo.
La necessità di accelerare la duplice transizione verde e digitale in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e della nuova strategia industriale per l’Europa.
La necessità di attuare in modo efficace e pratico il Regolamento (UE) AFIR 2023/1804 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, tra i quali energia elettrica, idrogeno e biocarburanti.
Novità
Le novità introdotte dalla proposta di modifica riguardano due aspetti:
1) l’aggiornamento dell’ambito di applicazione della direttiva MID;
2) il conseguente aggiornamento dei requisiti essenziali e specifici per i nuovi strumenti di misura o per il loro utilizzo più ampio, al fine di armonizzarli in tutta Europa.
Si tratta di una modifica tecnica mirata e non di una modifica amministrativa, cioè non riguarda le modalità di certificazione in generale e di accreditamento, le responsabilità degli operatori economici, ecc.
L’aggiornamento dell’ambito di applicazione della direttiva introduce nella stessa gli strumenti di misura “nuovi” per la legislazione europea armonizzata, che sono indicati nella tabella seguente.
Da ricordare che il testo attuale presentato dalla Commissione Europea è una proposta, quindi non è ancora il testo definitivo della nuova direttiva MID, sebbene sia già ben delineato l’orientamento tecnico-normativo.
Nuovo tipo di strumento o sistema | Allegato specifico nuovo | Allegato specifico aggiornato |
---|---|---|
Sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici (c.d. EVCS) | Allegato V bis MI-003 bis Procedura di valutazione della conformità: B+F o B+D o H1. | |
Sistemi di misura per distributori di gas compresso (idrogeno e gas naturale/CNG) | Allegato VII bis MI-005 bis Procedura di valutazione della conformità: B+F o B+D o H1 o G. | |
Contatori intelligenti di energia elettrica e a corrente continua (c.d. DC meter) | Allegato V MI-003 | |
Dispositivi per la determinazione del potere calorifico del gas (c.d. GC o CVDD) | Allegato IV MI-002 Nuova Parte II bis | |
Contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento | Allegato VI MI-004 |
In merito alle tempistiche previste per l’entrata in vigore della futura direttiva ufficialmente modificata (quindi non questa proposta), esse sono:
– 12 mesi affinché gli Stati membri adottino e pubblichino le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla futura direttiva;
– 24 mesi affinché gli Stati membri applichino le disposizioni da loro stessi adottate.
Da notare che sono comunque precisate disposizioni transitorie ragionevoli per gli strumenti di misura che sono già stati certificati e immessi nel mercato a norma della direttiva MID attuale e prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della futura direttiva. Da verificare se saranno confermate nel testo definitivo.
Considerazioni
Le novità elencate suscitano inevitabilmente alcune considerazioni di vario genere che si condividono in questo articolo, iniziando a preparare la strada per il cambiamento che interesserà tutti gli attori della metrologia legale coinvolti.
1. Regolamento (EU) AFIR e metrologia legale |
Se fino ad ora il collegamento tra Regolamento (EU) AFIR 2023/1804 e metrologia legale è implicito, adesso è chiaro e ufficiale che il regolamento AFIR ha necessariamente un impatto su alcuni strumenti di misura: in primis, le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (c.d. EVCS) e a seguire i distributori di gas compresso (idrogeno e gas naturale/CNG). Entrambi sono proposti come nuovi allegati specifici della futura direttiva MID, in modo che ci sia un’unica legislazione armonizzata europea tale da consentire di realizzare efficacemente e velocemente l’infrastruttura per i combustibili alternativi. |
2. Un nuovo tipo di sistema di misura |
Se fino ad ora nella direttiva MID si considera in modo esplicito solo un sistema di misura (quello della misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua, Allegato VII MI-005), nella proposta di modifica si introduce anche quello per le apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici (c.d. EVCS). Quindi, anche questo nuovo sistema potrà essere composto di “parti”, utilizzando l’approccio modulare secondo la Guida Welmec 8.8. |
3. L’acronimo per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici |
Se fino ad ora per abbreviare le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici si utilizzano acronimi di vario tipo (EVCS – Electric Vehicle Charging Systems o Stations; EVFS – Electric Vehicle Fueling Systems; EVSE – Electric Vehicle Supply Equipments), nella proposta di modifica che inserisce ufficialmente questi sistemi di misura nella metrologia legale europea, l’acronimo indicato è EVSE. Tale acronimo è proprio quello contenuto nella Guida OIML G22, che, una volta convertita in raccomandazione, molto probabilmente diventerà il documento normativo di riferimento per questi sistemi di misura. |
4. Non più certificati di tipo nazionali per EVCS e distributori di gas compresso |
Se fino ad ora è necessario ottenere un certificato di tipo nazionale in ogni Stato membro (ove previsto [2]) per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso (idrogeno e gas naturale/CNG), la nuova proposta di modifica introduce finalmente la possibilità di ottenere una certificazione unica (MID) valida per poter entrare in ogni Stato membro europeo, sempre a seguito di recepimento della nuova direttiva MID da parte dello Stato stesso. Questo sarà, senza dubbio, un cambiamento davvero importante, se confermato dal testo definitivo. Naturalmente, se un fabbricante è già in possesso di qualche certificato di tipo o rapporto di prova per questi strumenti, a seconda dell’ente che li ha emessi, potrà agevolmente convertirli ottenendo il modulo B MID [3]. |
5. Contatori di energia elettrica a corrente continua (DC meter) con certificato MID |
Se fino ad ora non è chiaro se i contatori di energia elettrica a corrente continua (c.d. DC meter) rientrino o meno nella direttiva MID, con la nuova proposta di modifica, essi sono finalmente inseriti ufficialmente nella direttiva MID, con buona pace di tutti gli enti di certificazione, degli Stati membri e, soprattutto, dei fabbricanti, che non avranno più ostacoli nel mercato europeo. |
6. Gas cromatografo (c.d. GC o CVDD): strumento di misura associato |
Se fino ad ora per il gas cromatografo (c.d. GC o CVDD) è richiesta una conformità alla Raccomandazione OIML R140, la nuova proposta di modifica finalmente prevede una certificazione esplicita, unica ed europea anche per questo strumento di misura. Il testo attuale definisce il gas cromatografo come “strumento di misura associato”, quindi sembra che dal punto di vista certificativo esso non sia considerato come uno strumento con una sua certificazione MID completa, ma come una parte associata ad un altro strumento (dispositivo di conversione del volume-EVCD e/o contatore del gas). Questo significa che, se sarà confermato il testo attuale, il gas cromatografo avrà una sua certificazione di parte (Evaluation o Parts certificate) secondo l’approccio modulare della Guida Welmec 8.8. |
7. Accreditamento per la certificazione MID dei nuovi strumenti di misura |
Se l’introduzione degli strumenti di misura nuovi o ad utilizzo più ampio [4] sarà confermata dal testo definitivo della nuova direttiva MID, sarà necessario che gli enti di certificazione che intendano essere organismi notificati per la loro certificazione, posseggano il relativo accreditamento specifico. Alcuni enti sono già pronti, altri si adegueranno e certamente ne sorgeranno di nuovi [5]. |
8. Disciplina della verifica periodica per i nuovi strumenti di misura |
Se l’introduzione degli strumenti di misura nuovi o ad utilizzo più ampio [6] verrà confermata dal testo definitivo della nuova direttiva MID, sarà necessario che ogni Stato membro provveda anche a disciplinare tutta la materia della loro verifica periodica. Su questo aspetto, c’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto per i sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici (c.d. EVCS) e per i distributori di idrogeno compresso. |
Conclusioni
In conclusione, dopo anni di attesa e difficoltà di vario genere per i fabbricanti degli strumenti di misura nuovi o già utilizzati in modo più ampio, finalmente ci avviciniamo all’armonizzazione della loro certificazione in Europa con conseguente beneficio per tutti, consumatori inclusi. Nello stesso tempo, però, il tutto comporterà un cambiamento molto importante e non così ovvio, per il quale è necessario prepararsi fin da ora in modo intelligente, al fine di coglierne le grandi opportunità tecnologiche, di business e di sostenibilità.
Note
[1] Vedi European Commission, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Single market and standards, Single market for goods, Building blocks of the single market, Legal metrology, Measuring instruments.
[2] Non in tutti gli Stati europei c’è una legislazione specifica per la certificazione di metrologia legale delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (EVCS).
[3] Per approfondire questo argomento, scrivere alla Dott.ssa Alessandra Bendistinto alessandra.bendistinto@certificationcrossing.com.
[4] Sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici (c.d. EVCS), sistemi di misura per distributori di gas compresso (idrogeno e gas naturale/CNG), contatori intelligenti di energia elettrica e a corrente continua (c.d. DC meter), dispositivi per la determinazione del potere calorifico del gas (c.d. GC o CVDD), contatori di energia termica per applicazioni di raffreddamento.
[5] Vedi nota [3].
[6] Vedi nota [4].
Le fonti
European Commission, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Single market and standards, Single market for goods, Building blocks of the single market, Legal metrology, Measuring instruments.