In questo periodo di cambiamenti profondi e di dinamiche nuove nel cercare di trovare soluzioni più sostenibili ed interoperabili anche nel settore delle Utility, riflettiamo sulla misura dell’erogazione del gas al dettaglio, ovvero nei c.d. PdR, Punti di Riconsegna finali, concentrandoci su quello che accade in Europa.

La riflessione si impone proprio nel momento in cui inizia ad attuarsi concretamente la rivoluzione delle energie rinnovabili anche nella rete di distribuzione del gas, con l’iniezione in essa di miscele di origine, qualità e quantità diverse (gas naturale, idrogeno, biometano, ecc.). Oltre a questo aspetto, sappiamo che grazie a tutti i servizi IoT (Internet of Things), nella gestione della vita quotidiana del consumatore finale (sia aziende sia utenti domestici) diventa indispensabile riuscire a connettere e paragonare i propri dati (soprattutto quelli energetici) per compiere scelte sostenibili.
A tale scopo, sarebbe molto vantaggioso se fosse possibile avere a disposizione i dati del consumo energetico con la medesima unità di misura, conoscerne la qualità e il potenziale. Se per l’energia elettrica l’argomento è di immediata soluzione, altrettanto non lo è per l’erogazione del gas, che può avere una misura espressa in quantità – volume/massa (metri cubi) o in qualità – energia (kWh, MJ).

Vediamo brevemente come è affrontato l’argomento della misura del gas erogato al dettaglio nei Paesi europei, quale sia l’orientamento della normativa europea e, infine, l’impatto sugli strumenti di misura e sulla loro certificazione.

Come si evince dalle tabelle, attualmente, in Europa il 74% degli Stati esprime la misura dell’erogazione di gas al dettaglio in energia (kWh, MJ), il 19% in volume/massa (metri cubi o standard metri cubi) e per il restante 7% questa classificazione non è applicabile, in quanto si tratta di paesi (Cipro e Malta) che utilizzano bombole a gas (GPL).

L’orientamento della normativa europea sulla misura dell’erogazione del gas al dettaglio è chiaro, sebbene non completamente esplicito. Ovvero, se da una parte si esorta ad adottare soluzioni regolatorie nazionali che favoriscano una gestione ottimizzata del consumo di energia, quindi consentendo agli utenti finali di poter monitorare i propri consumi energetici attraverso misuratori intelligenti e formule tariffarie avanzate, dall’altra non è esplicitamente stabilito che l’unità di misura del gas al dettaglio sia l’energia, lasciando di fatto libera la sua determinazione in quantità o in qualità ad ogni Stato membro*.
Riportiamo alcuni articoli che evidenziano l’orientamento della normativa europea.
L’articolo 3, comma 8, della Direttiva 2009/73/EU (c.d. Direttiva Gas) cita: “Allo scopo di promuovere l’efficienza energetica, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia disposto in tal senso, le autorità di regolamentazione raccomandano vivamente che le imprese di gas naturale ottimizzino l’utilizzo del gas naturale, ad esempio fornendo servizi di gestione dell’energia, sviluppando formule tariffarie innovative o introducendo sistemi di misurazione intelligenti o, se del caso, reti intelligenti”.
L’articolo 9, comma 1 e comma 2 lettere a) ed e), e l’articolo 12, comma 1, della Direttiva 2012/27/EU (c.d. Direttiva Efficienza Energetica) riportano: “Gli Stati membri provvedono affinché, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico, siano dotati di contatori individuali a prezzi concorrenziali, che riflettano con precisione il loro consumo energetico e forniscano informazioni sul tempo effettivo di utilizzo. … Gli Stati membri assicurano che i sistemi di misurazione forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo d’uso effettivo e che gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente presi in considerazione al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato. … Gli Stati membri richiedono che al momento dell’installazione dei contatori intelligenti, i clienti ottengano consulenza e informazioni adeguate in particolare riguardo al loro pieno potenziale, in merito a gestione della lettura dei contatori e monitoraggio del consumo energetico. … Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere e facilitare un uso efficiente dell’energia da parte dei piccoli clienti di energia, comprese le utenze domestiche. Dette misure possono rientrare in una strategia nazionale”.

Appurato che una misura del gas erogato al dettaglio sarebbe molto vantaggiosa se espressa in energia, conoscendone quindi la qualità e il potenziale; osservato che in Europa la normativa è orientata in questa direzione e la maggioranza degli Stati membri adotta già questa soluzione, rimane da verificare se dal punto di vista della metrologia legale i contatori del gas sono pronti per esprimere la misura di esso in energia, evidenziandone la sua qualità, e possono essere opportunamente certificati.
Qui il discorso si fa un po’ più complesso perché entrano in gioco fattori diversi, che sono necessari per esprimere in energia la quantità del gas erogato: il volume, la temperatura, la pressione, la composizione della miscela, oltre alla struttura della rete di distribuzione.
Gli strumenti fondamentali da utilizzare sono: i contatori del gas, i convertitori di volume, i gas cromatografi e i dispositivi di determinazione del potere calorifico.
Ad oggi, i contatori del gas, certificati secondo la Direttiva MID 2014/32/EU (obbligatoria in Europa), Allegato MI-002 Parte I, e la Raccomandazione OIML R137 (certificazione volontaria), esprimono la misura in quantità, quindi in volume o massa. Al fine di ottenere la misura in energia, si utilizzano gli strumenti associati: i convertitori di volume, certificati secondo la Direttiva MID 2014/32/EU (obbligatoria in Europa), Allegato MI-002 Parte II; i gas cromatografi e i dispositivi di determinazione del potere calorifico, che sono regolamentati dalla Raccomandazione OIML R140 (per la quale non è possibile avere il Certificato di Conformità). Questi ultimi due strumenti associati, solitamente possono avere un Evaluation o Parts Certificate da collegare al certificato del contatore del gas, e/o un certificato di tipo nazionale, a seconda delle prescrizioni del singolo Stato europeo. In pratica, per ottenere la misura dell’erogazione del gas al dettaglio in energia – qualità, ad oggi, è necessario un “sistema di misura”, non un singolo strumento, con tutte le conseguenze che poi ricadono nella gestione concreta della rete di distribuzione.

Per concludere, ci sono ancora dei passi da compiere per fare sì che la misura del gas al dettaglio sia espressa in energia e qualità in modo agevole dando una spinta decisa alla rivoluzione della sostenibilità. Il cammino, però, è già ben segnato. Il settore è in fermento sia da parte degli Stati membri la cui misura è espressa ancora in volume – quantità, sia dal lato della metrologia legale (la Raccomandazione OIML R140 è attualmente in revisione, così come è aperta la discussione per modificare l’Allegato MI-002 della Direttiva MID 2014/32/EU), sia, infine e non per ultimo, dal punto di vista della tecnologia, che consentirà di utilizzare solo uno strumento, e non un sistema, per misurare in energia l’erogazione del gas al dettaglio.

* Vedi articolo 2, punto 3) del Regolamento (CE) 715/2009 in cui si definisce la “capacità” come “il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità di energia per unità di tempo, al quale l’utente del sistema ha diritto in conformità alle disposizioni del contratto di trasporto”.

Le fonti

  • Policy Guidelines by the Energy Community Secretariat on measurement in the natural gas distribution network, PG 01/2020 / 8 June 2020.
  • Atti Forum CIG del 22/09/2022.
  • ACER, European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators.
  • Autorità regolatorie nazionali europee.
  • Associazioni Eurogas e Marcogaz.
  • Direttiva 2009/73/EC relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, (c.d. Direttiva Gas).
  • Direttiva 2014/32/EU MID.
  • Direttiva 2012/27/EU sull’efficienza energetica (c.d. Direttiva Efficienza Energetica).
  • Regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.