Ormai è trascorso più di un anno dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act), che stabilisce le regole armonizzate europee sull’intelligenza artificiale, e l’obbligatorietà di alcune sue prescrizioni è già operativa.
Per chi si occupa di metrologia legale, sorgono spontanee alcune domande: il mondo della metrologia legale (strumenti di misura, organismi notificati, prove, vigilanza del mercato, ecc.) è attualmente considerato in questo regolamento? Se sì, in che modo o in quali aspetti? Oppure sono due ambiti che non interagiscono tra loro?
In questo articolo, si cerca di offrire una prima risposta a queste domande, arricchendola di alcuni spunti di riflessione ed osservazioni inaspettate.
Naturalmente, essendo la materia dell’AI Act estremamente ampia, l’articolo non intende e non può coprire tutti gli aspetti, ma si prefigge di introdurre l’argomento per poi svilupparlo in articoli successivi.
AI Act e New Legislative Framework
Una premessa molto utile per la comprensione della materia, è quella di considerare che l’AI Act si inserisce appieno nel New Legislative Framework, il nuovo quadro legislativo europeo di nuovo approccio [1], adottato con il Regolamento (CE) 765/2008, che armonizza la legislazione europea sui prodotti immessi nel mercato UE, sull’accreditamento e la vigilanza del mercato. A questo stesso approccio appartengono le direttive europee che riguardano gli strumenti di misura di metrologia legale (NAWID 2014/31/UE, MID 2014/32/UE).
Di conseguenza, l’AI Act, oltre a conformarsi a tale approccio recependone tutti i principi, non pregiudica, ovvero non ostacola in alcun modo le norme stabilite da altri atti giuridici dell’Unione europea in materia di tutela dei consumatori, sicurezza dei prodotti e altri diritti fondamentali. Anzi, l’AI Act completa il quadro legislativo di nuovo approccio [2].
Più chiaramente, gli stessi principi e la stessa forma mentis che animano le direttive NAWID 2014/31/UE e MID 2014/32/UE, ispirano anche l’AI Act.
In sintesi, che cos’è l’AI Act e a cosa serve?
L’AI Act è un regolamento dell’Unione Europea direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (senza necessità di recepimento), che istituisce un quadro giuridico uniforme in Europa per lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi antropocentrici e affidabili di intelligenza artificiale (IA) e dei relativi modelli di IA.
In pratica, stabilisce i requisiti che questi sistemi di IA devono possedere per poter entrare nel mercato europeo, garantendo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; come verificarne la loro conformità, chi può verificarla, sulla base di quali specifiche tecniche/standard; come monitorare i sistemi di IA post ingresso nel mercato e come garantirne lo sviluppo tecnologico in sicurezza.
L’oggetto del regolamento sono i sistemi di IA e i modelli di IA per finalità generali [3] considerati sia come prodotto completo in sé, sia come parte costituente di un altro prodotto che viene immesso nel mercato o messo in servizio. I sistemi di IA sono classificati in base al loro potenziale impatto per la sicurezza, i diritti fondamentali e i valori dell’Unione europea.
Per i sistemi di IA ad alto rischio [4] sono previste la valutazione della conformità (con il coinvolgimento di un organismo notificato oppure no), la marcatura CE, la dichiarazione di conformità, la registrazione (in banca dati dell’UE oppure a livello nazionale).
Per i modelli di IA per finalità generali e per quelli con rischio sistemico [5], la valutazione della conformità non coinvolge organismi notificati.
L’attuale classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio e dei modelli di IA per finalità generali con rischio sistemico potrà sempre essere aggiornata e modificata dalla Commissione europea a seguito di valutazioni o condizioni nuove, oltre che per il progresso tecnologico.
Il soggetto (operatore economico) che è responsabile in primis della immissione nel mercato/messa in servizio di sistemi e modelli di IA è il “fornitore”, ovvero una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che sviluppa o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito [6].
La conformità dei sistemi di IA all’AI Act:
a) si presume se sono osservate le norme armonizzate o le specifiche comuni e i codici di buone pratiche (questi ultimi in assenza di norme armonizzate);
b) si valuta, per i sistemi di IA ad alto rischio, attraverso un controllo interno eseguito dal fornitore, oppure con il coinvolgimento di un organismo notificato sulla base della valutazione del sistema di gestione della qualità e della documentazione tecnica.
Implicazioni per i fabbricanti di strumenti di misura di metrologia legale
Scendendo nella pratica, come sono coinvolti i fabbricanti di strumenti di misura di metrologia legale, di cui alle direttive europee NAWID 2014/31/EU e MID 2014/32/EU, nelle prescrizioni dell’AI Act? Due aspetti sono subito da evidenziare.
| 1. Strumenti di misura di metrologia legale con all’interno sistemi di IA |
| Attualmente, l’AI Act nel classificare i sistemi di IA ad alto rischio, prende in considerazione sia quelli che possono essere utilizzati come componente di sicurezza di un prodotto disciplinato da uno specifico elenco di normative di armonizzazione dell’Unione (direttive e regolamenti) oppure oggetto di valutazione di conformità da parte di terzi per essere immesso nel mercato, sia quelli utilizzati in settori specificamente elencati (AI Act, Allegato III). Ebbene, nonostante la tutela del consumatore, a cui si ispirano le direttive di metrologia legale, sia senza dubbio un valore fondamentale per l’Unione europea (come anche la sicurezza nelle transazioni commerciali), tuttavia le direttive NAWID 2014/31/EU e MID 2014/32/EU non sono inserite nell’elenco delle normative armonizzate determinanti per la classificazione di sistemi di IA ad alto rischio, che potrebbero essere integrati in strumenti di metrologia legale. Ad oggi, l’unico caso contemplato dall’AI Act in cui un sistema di IA è considerato ad alto rischio se componente di sicurezza di uno strumento di metrologia legale, è quello del settore delle “infrastrutture critiche”, ovvero “i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento delle infrastrutture digitali critiche, del traffico stradale o nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità” [7]. Quindi, nel caso evidenziato, ricadono sicuramente tutti gli smart meter (disciplinati dalla direttiva MID 2014/32/EU) con sistemi di IA integrati. Mentre, i sistemi di IA utilizzati come componente di sicurezza o meno, in tutti gli altri strumenti di metrologia legale, ad oggi, non sono classificati “ad alto rischio”. Si pensi a quelli che possono integrare i distributori di carburante (benzina, GPL, metano, LNG, idrogeno, elettrico), le bilance automatiche, i software di misura e di pagamento, ecc. Nel caso in cui lo strumento di metrologia legale abbia come componente di sicurezza un sistema di IA ad alto rischio, il fabbricante di tale strumento assume le responsabilità e gli obblighi più specifici del deployer o addirittura del fornitore di sistema di IA (vedi punto 2) [8]. In generale, i sistemi di IA collegati a prodotti che non sono ad alto rischio in conformità dell’AI Act, e che pertanto non sono tenuti a rispettare i requisiti stabiliti per i sistemi di IA ad alto rischio, è importante siano comunque sicuri al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio [9]. Quindi, ogni volta che lo strumento di misura di metrologia legale utilizza sistemi di IA, il fabbricante è bene che valuti il grado delle sue responsabilità e le azioni necessarie affinché sia conforme all’AI Act. In sintesi. ➡️ Se nello strumento di misura si utilizza un sistema di IA non ad alto rischio, in qualità di deployer o fornitore (vedi punto 2), il fabbricante è tenuto a valutare bene il grado delle sue responsabilità e le azioni necessarie per essere conforme all’AI Act, oltre a vigilare su eventuali modifiche alle regole di classificazione dell’AI Act stesso, che potrebbero fare rientrare il sistema di IA impiegato nella categoria “ad alto rischio”, con le relative conseguenze. ➡️ Se nello strumento di misura si utilizza un sistema di IA ad alto rischio, in quanto componente di sicurezza di uno strumento impiegato nel settore delle “infrastrutture critiche”, il fabbricante dovrà valutare la sua posizione di deployer o fornitore e, solo se rientra in quest’ultimo caso, provvedere anche alla valutazione di conformità del sistema di IA (seguendo la procedura di valutazione basata sul controllo interno senza il coinvolgimento di un organismo notificato), alla dichiarazione di conformità UE, alla marcatura UE e alla registrazione a livello nazionale. |
| 2. Fabbricante dello strumento di misura, deployer e fornitore di sistemi IA |
| Quale rapporto c’è tra la figura del fabbricante dello strumento di misura di metrologia legale, e quelle tipiche dell’AI Act del deployer e del fornitore di sistemi di IA? 🟣 Il fabbricante dello strumento di misura, come noto, è una persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misura o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi. 🟣 Il deployer è una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità nel corso di un’attività professionale [10]. 🟣 Il fornitore per l’AI Act è una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito [11]. Sebbene queste tre figure siano ben distinte, tuttavia, possono tra loro incrociarsi e a volte addirittura fondersi. Quando accade? Innanzitutto, l’AI Act si applica se il fabbricante di strumenti di misura di metrologia legale immette sul mercato o mette in servizio un sistema di IA insieme al suo prodotto e con il suo nome o marchio [12]. Il fabbricante di strumenti di misura è considerato fornitore di sistemi di IA: a) se sviluppa o fa sviluppare un sistema di IA e lo immette nel mercato/in servizio con il proprio nome o marchio; b) se appone il suo nome o marchio al sistema di IA ad alto rischio già immesso nel mercato/in servizio, oppure ne apporta una modifica sostanziale tale che resti un sistema di IA ad alto rischio; c) se modifica la finalità di un sistema di IA non classificato ad alto rischio e già immesso sul mercato/in servizio tale che diventi un sistema di IA ad alto rischio. Il fabbricante dello strumento di misura di metrologia legale assume la figura di deployer, nel caso in cui utilizzi un sistema di IA nel contesto della sua attività professionale, con particolare attenzione alle responsabilità nel caso sia un sistema di IA ad alto rischio. In sintesi, come da approccio del New Legislative Framework, le discriminanti sia per la qualifica di fabbricante di uno strumento di misura sia per quella di fornitore di sistema di IA, si fondano sempre sulla medesima ratio: l’apposizione del proprio nome o marchio e la modifica sostanziale del prodotto (strumento di misura o sistema di IA). |
La metrologia legale in aiuto alle specifiche tecniche dell’AI Act
Interessante, e forse inaspettato, collegamento tra AI Act e metrologia legale è l’aiuto che quest’ultima è chiamata ad apportare nella definizione delle specifiche tecniche impiegate per precisare i requisiti dei sistemi di IA al fine di essere conforme all’AI Act. In che senso?
Come è noto, una delle caratteristiche fondamentali su cui si progettano e poi si verificano gli strumenti di misura di metrologia legale è l’accuratezza della misura.
Ebbene, anche uno dei requisiti che i sistemi di IA (soprattutto ad alto rischio) devono osservare per essere conformi, è un livello adeguato di accuratezza [13].
Poiché attualmente, le specifiche tecniche per dimostrare la conformità dei sistemi di IA ai requisiti richiesti dall’AI Act non sono del tutto definite, la Commissione europea non solo coinvolge espressamente la metrologia legale, ma incoraggia il suo aiuto per lo sviluppo di parametri di riferimento e metodologie di misurazione per i sistemi di IA.
Il considerando (74) e l’art. 15 dell’AI Act sono molto espliciti: “Il diritto dell’Unione in materia di metrologia legale, comprese le direttive 2014/31/UE e 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, mira a garantire l’accuratezza delle misurazioni e a favorire la trasparenza e l’equità delle transazioni commerciali. In tale contesto, in cooperazione con i portatori di interessi e le organizzazioni pertinenti, quali le autorità di metrologia e di analisi comparativa, la Commissione incoraggia, se del caso, lo sviluppo di parametri di riferimento e metodologie di misurazione per i sistemi di IA. A tal fine, la Commissione dovrebbe prendere atto dei partner internazionali che operano nel settore della metrologia, collaborando con essi, e dei pertinenti indicatori di misurazione relativi all’IA”.
Infatti, i gruppi europei e internazionali di metrologia legale sono già all’opera per dare un supporto importante allo sviluppo delle specifiche tecniche per i sistemi di IA in materia di accuratezza.
E così, la metrologia legale, spesso lentamente al passo dell’innovazione dal punto di vista normativo, ora è coinvolta velocemente in uno dei settori più innovativi del nostro tempo, quale è l’intelligenza artificiale.
Spunti di riflessione per sviluppi futuri
Quali potrebbero essere gli sviluppi futuri che coinvolgono metrologia legale, intelligenza artificiale e AI Act? Di seguito, ecco alcuni spunti di riflessione.
| Un aggiornamento dell’elenco e delle regole di classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio, in futuro, potrebbe includere gli strumenti di misura di metrologia legale per tre motivi principali: 1) una considerazione maggiore della tutela/protezione del consumatore, che è un valore fondamentale per l’Unione europea, base su cui si ispirano le direttive di metrologia legale, e più volte citato nell’AI Act, tanto da stabilire che mai dovrebbe essere pregiudicato dalle sue stesse norme armonizzate [14]; 2) la constatazione per cui gli strumenti di misura (loro componenti e software) in tutti i settori della metrologia legale sempre più spesso utilizzano e utilizzeranno sistemi di IA; 3) il fatto che gli strumenti di misura di metrologia legale sono soggetti alla valutazione della conformità da parte di terzi per l’immissione sul mercato o la messa in servizio ai sensi di specifiche normative di armonizzazione dell’Unione europea (direttive NAWID e MID). Questo motivo è proprio una delle regole di classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio già contemplata nell’AI Act (art. 6, comma 1, lettera b). |
| I sistemi di IA sicuramente potrebbero essere impiegati per la valutazione di conformità degli strumenti di misura di metrologia legale secondo le direttive NAWID 2014/31/UE e MID 2014/32/UE sia da parte dell’organismo notificato sia da parte del fabbricante. L’organismo notificato potrebbe utilizzare i sistemi di IA per svolgere i test di conformità al tipo (c.d. modulo B), mentre il fabbricante potrebbe avvalersene per eseguire la gestione della qualità del processo di produzione (c.d. modulo D). Quindi, qual è l’impatto dei sistemi di IA in questo contesto? Sono da prendere in considerazione o meno ai fini dell’AI Act? |
| Non per ultimo, anche la vigilanza del mercato, per i suoi controlli post ingresso nel mercato (verifica periodica e controlli casuali) dello strumento di misura di metrologia legale, potrebbe utilizzare sistemi di IA in vari modi. Quali sarebbero le conseguenze, dato che le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che gli strumenti di misura continuino ad essere conformi, tutelando i consumatori e proteggendo gli interessi pubblici [15]? Come valutare i sistemi di IA impiegati nelle attività di vigilanza del mercato? |
Conclusioni
In conclusione, e riprendendo le domande iniziali, si può affermare che ci sono almeno tre aspetti che uniscono la metrologia legale e l’AI Act 2024/1689.
Il primo: il contributo che la metrologia legale è chiamata a fornire per l’individuazione di metodologie di misurazione dei sistemi di IA riguardo all’accuratezza.
Il secondo: il fatto che gli strumenti di misura, e soprattutto i software al loro interno, utilizzano sistemi di IA, quindi possono essere oggetto dell’AI Act coinvolgendo i fabbricanti degli strumenti di misura a vari livelli di responsabilità.
Il terzo: l’utilizzo di sistemi di IA nelle procedure di valutazione della conformità alle direttive NAWID e MID, oltre che nelle attività di vigilanza del mercato. Quest’ultimo aspetto, ad oggi, non sembra essere considerato nell’AI Act, sebbene sia rilevante ai fini della tutela degli interessi pubblici.
Di certo, l’applicazione dell’AI Act è appena iniziata e molto è ancora da sperimentare sotto tanti punti di vista. Solamente la pratica ci indicherà la strada per una corretta interazione tra prescrizioni normative, protezione degli interessi di tutti gli attori convolti (operatori economici, consumatori, autorità) e progresso tecnologico. Ad ognuno, diventare protagonista di questa rivoluzione e contribuire all’affidabilità dell’IA anche nel mondo della metrologia legale.
Note
[1] Per una panoramica su principi, concetti e applicazioni della normativa europea di nuovo approccio, vedi l’ultima edizione della “Guida Blu” all’attuazione della normativa UE sui prodotti.
[2] Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), considerando (9); art. 2, punto 9.
[3] Per le definizioni di “sistema di IA” e “modello di IA” si rimanda all’art. 3, punti 1) e 63), e al considerando (97) del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
[4] La classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio è contenuta nell’art. 6 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
[5] Per la definizione di “rischio sistemico” si rimanda all’art. 3, punto 65), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
[6] Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 3, punto 3).
[7] Per la classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio vedi Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 6, Allegato I e Allegato III (in particolare il punto 2 per la metrologia legale).
[8] Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), artt. 25, 26.
[9] Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), considerando (166).
[10] Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 3, punto 4).
[11] Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 3, punto 3).
[12] Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), art. 2, lettera e).
[13] Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), artt. 13 e 15.
[14] Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), considerandi (9), (45), (48), art. 2 comma 9.
[15] Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.
Le fonti
Sito della Comunità Europea, Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).