È accettabile che negli strumenti per pesare non automatici (NAWI*) le indicazioni di portata massima (Max), portata minima (Min) e divisione di verifica (e) siano visibili unicamente nel display, quindi solo quando lo strumento è in funzione?
Come si concilia questa caratteristica digitale con i requisiti di visibilità, leggibilità e indelebilità? Oppure esse devono essere necessariamente indicate in una targhetta sullo strumento?
Il fatto che non siano visibili e leggibili quando lo strumento è spento, dato che sono esclusivamente digitali, provoca un danno alla fede pubblica e alla tutela del consumatore?

Se le risposte a questi interrogativi potevano essere ancora dubbie fino a qualche mese fa, ora c’è una sentenza inequivocabile di uno Stato europeo che non solo chiarisce bene questa tematica, ma anche spiana la strada al digitale nel mondo degli strumenti di misura in generale.

Andiamo con ordine.

L’antefatto. La questione è sorta durante la verifica di un ispettore metrico nel contesto della funzione di vigilanza e controllo del mercato in Germania. Al fabbricante di un tipo di bilancia non automatica con iscrizioni esclusivamente digitali di Max, Min ed e, è stato contestato che esse non erano conformi alla Direttiva NAWI 2014/31/EU, Allegato III, 1.1, perché non soddisfacevano i requisiti di visibilità, leggibilità ed indelebilità quando lo strumento era spento, oltre a non esserci nemmeno una targhetta esterna affissa ad esso, che le riportasse.
L’autorità di vigilanza, quindi, ha vietato l’immissione nel mercato di quel tipo di NAWI con iscrizioni solamente in forma digitale nel display, sempre che il fabbricante non avesse provveduto ad apporre una targhetta esterna analogica.
Il fabbricante ha fatto riscorso al tribunale e se nel primo grado di giudizio ha perso, in seconda istanza, una sentenza esemplare dell’Alta Corte Amministrativa (v. fonti) gli ha dato ragione con motivazioni molto utili per lo sviluppo normativo futuro.

Perché la risposta dovrebbe essere “no”, le iscrizioni esclusivamente digitali non soddisfano i requisiti di visibilità, leggibilità e indelebilità di cui alla Direttiva NAWI 2014/31/EU?
Innanzitutto, perché essa, nell’Allegato III, 1.1, dispone che gli strumenti NAWI “devono recare in modo visibile, leggibile e indelebile le seguenti iscrizioni: …IV) la portata massima, nella forma Max…, V) la portata minima, nella forma Min…, VI) la divisione di verifica, nella forma e = …”. Quando lo strumento è spento, esse non sono presenti se non sono scritte in una targhetta fisica apposta sulla bilancia stessa.
Inoltre, perché la Direttiva NAWI 2014/31/EU, Allegato III, 1.2, prescrive che “tali strumenti devono essere muniti di opportuni spazi per l’apposizione della marcatura di conformità e delle iscrizioni. Questi devono essere tali … che la marcatura di conformità e le iscrizioni siano chiaramente visibili quando lo strumento è installato nella sua regolare posizione di funzionamento”. Le iscrizioni esclusivamente digitali sembrerebbero non soddisfare questo requisito non essendo “apposte” all’esterno.
Poi, perché la Direttiva NAWI 2014/31/EU, Allegato III, 1.3, richiede una targhetta di supporto sigillabile ove apporvi il marchio di controllo. Le iscrizioni esclusivamente digitali non sono presenti nella targhetta fisica analogica, quindi non sono identificabili da parte delle autorità di vigilanza e controllo del mercato europeo. Si pensi alle situazioni in cui tali autorità non siano nella possibilità di collegare le bilance da controllare al circuito elettrico, ad esempio durante la verifica di quelle importate nei porti e presso le stazioni doganali.
Infine, perché le iscrizioni esclusivamente digitali non tutelano il consumatore finale in quanto acquirente dei prodotti.

La risposta, invece, è “sì”, le iscrizioni esclusivamente digitali di portata massima (Max), portata minima (Min) e divisione di verifica (e) sono conformi alla Direttiva NAWI 2014/31/EU, e non solo!
I motivi si possono raggruppare in questi tre macro argomenti: la ratio generale del nuovo quadro normativo europeo (New Legislative Framework), che ispira e guida le direttive di prodotto e le relative legislazioni nazionali; l’orientamento delle norme tecniche, dell’OIML, del Welmec e della stessa Direttiva NAWI 2014/31/EU; la differenza tra tracciabilità, conformità, identificazione dello strumento, e indicazione delle caratteristiche metrologiche.
Vediamoli in dettaglio.

Il primo motivo è il più importante e da esso ne discendono, come logico corollario, le interpretazioni di frasi dubbie presenti nei vari testi normativi, inclusa la stessa Direttiva NAWI 2014/31/EU. Si tratta della ratio generale del nuovo quadro normativo europeo (New Legislative Framework), che ispira e guida le direttive c.d. di “nuovo approccio” a partire dal 2016. In pratica, i principi ispiratori delle direttive europee sui prodotti sono: eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci ed al progresso tecnologico, tutelare la fede pubblica e il consumatore finale, garantire la trasparenza nelle transazioni commerciali.
Le iscrizioni esclusivamente digitali di portata massima (Max), portata minima (Min) e divisione di verifica (e) non impediscono il perseguimento delle finalità del nuovo quadro normativo europeo, né costituiscono un pericolo per la tutela del consumatore, soprattutto quando la bilancia non è in funzione. Anzi, esse favoriscono il progresso tecnologico.

L’orientamento delle norme tecniche, dell’OIML, del Welmec e della stessa Direttiva NAWI 2014/31/EU, ad un’analisi più attenta, non è contrario alle iscrizioni esclusivamente digitali di portata massima (Max), portata minima (Min) e divisione di verifica (e) negli strumenti per pesare a funzionamento non automatico. Esse non esprimono alcuna volontà contrastante del soggetto normatore né richiedono l’uso esclusivo di marcature analogiche per questo tipo di iscrizioni.
La Raccomandazione OIML R76 ed. 2006, paragrafo 7.1.4 (emanata molto tempo prima della Direttiva NAWI 2014/31/EU), la norma tecnica EN 45501 ed. 2015 e la Guida Welmec 2 riconoscono addirittura come “accettabile” questa soluzione.
La Direttiva NAWI 2014/31/EU, che si fonda su queste norme tecniche, di fatto non pone alcun veto esplicito e lo notiamo nei punti evidenziati di seguito.

  • L’Allegato III, 1.4, dispone che “Le iscrizioni Max, Min, e e d, devono essere ripetute vicino al dispositivo di visualizzazione del risultato della pesata, se non vi si trovano già”. Essendo “già” presenti a display, non è necessario siano ripetute.
  • Essa non vieta espressamente la riproduzione esclusiva delle informazioni richieste in un display elettronico.
  • Le iscrizioni digitali non contrastano con l’indelebilità, anzi, la garantiscono proprio perché il software è sigillato e conforme ai requisiti richiesti di immodificabilità e protezione contro usi impropri.
  • Le iscrizioni digitali non contrastano con le caratteristiche di leggibilità e visibilità perché esse sono ben presenti durante il funzionamento della bilancia.
  • Nel testo della direttiva non sono riscontrabili ragioni che richiedono una visibilità permanente delle informazioni anche a bilancia spenta, ovvero quando essa non può arrecare alcun danno, e tali informazioni non sono utili per identificare la bilancia stessa.
  • La direttiva non richiede espressamente la necessità di un’etichettatura fisicamente analogica delle iscrizioni Max, Min ed e.

Importante considerazione, infine, è la differenza tra tracciabilità, conformità, identificazione dello strumento, e indicazione delle sue caratteristiche metrologiche, chiaramente descritta nella Raccomandazione OIML R76 ed. 2006.
Le informazioni sul fabbricante (ragione sociale, indirizzo, ecc.) e sull’identificazione della bilancia (numero di serie, nome del tipo, ecc.) sono essenziali per la tracciabilità dello strumento, così come la marcatura metrologica supplementare per verificarne la conformità alla Direttiva NAWI 2014/31/EU. Queste informazioni sono fondamentali anche quando lo strumento non è in funzione, e devono essere contenute in una targhetta identificativa o comunque apposte in modo permanente sullo strumento.
Altro discorso riguarda le caratteristiche metrologiche della bilancia, le quali possono essere visualizzate in modo permanente tramite soluzione software (così come previsto dalle norme tecniche) o tramite comando manuale, in alternativa alla possibilità di stamparle su targhetta identificativa o adesivo.
Le iscrizioni di Max, Min ed e sono caratteristiche metrologiche dello strumento e non contribuiscono alla sua tracciabilità ed identificazione immediata da eseguirsi anche quando non è in funzione. Ne discende che l’essere esclusivamente digitali non ostacola la tracciabilità e l’identificazione dello strumento.

In conclusione, possiamo affermare che le motivazioni principali della sentenza per confermare la conformità alla Direttiva NAWI 2014/31/EU delle iscrizioni esclusivamente digitali di portata massima (Max), portata minima (Min) e divisione di verifica (e) negli strumenti per pesare non automatici, spianano il cammino, ormai tracciato ed inarrestabile, verso l’accoglimento di soluzioni sempre più digitali per gli strumenti di misura nelle normative di riferimento (inclusa la Direttiva MID 2014/32/EU) e contribuiscono a risolvere questioni interpretative dubbie per soluzioni tecnologiche non ancora normate.

* L’acronimo NAWI sta per Non-Automatic Weighing Instruments.

Le fonti

  • WELMEC – European Cooperation in Legal Metrology.
  • Dipartimento di Giustizia dello Stato del North Rhine-Westphalia, Alta Corte Amministrativa del North Rhine-Westphalia, Sentenza nr. 4 A 1278/21 dell’8/09/2022.
  • Direttiva NAWI 2014/31/EU.
  • Raccomandazione OIML R76 ed. 2006, Non-automatic weighing instruments.
  • Norma europea EN 45501 ed. 2015, Metrological aspects of non-automatic weighing instruments.
  • La Guida Blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022.
  • Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.